Fondazione PROBONE ITALIA in memoria di Rita Masotti - ETS

Articolo 1 - Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata “FONDAZIONE PROBONE ITALIA in memoria di Rita Masotti- ONLUS”. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “FONDAZIONE PROBONE ITALIA in memoria di Rita Masotti – ETS”.

La Fondazione ha sede in Comune di Bologna (BO) all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 2 - Scopo, finalità e utilità

La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ed ha quale scopo:

l’assistenza dei malati affetti da patologie vertebrali e del sistema muscolo-scheletrico, oncologiche e non;
l’ applicazione di cure palliative e/o di supporto a pazienti al fine di migliorarne la qualità e la dignità della vita;
l’erogazione di prestazioni diagnostiche, terapeutiche, di riabilitazione e fisioterapia, anche in accordo o convenzione con l’ Azienda sanitaria locale di riferimento, direttamente connesse con le suindicate patologie e l’assistenza di pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e non;
l’attuazione e la promozione di programmi finalizzati all’ assistenza dei pazienti con tumori vertebrali o comunque affetti da gravi patologie del sistema muscolo-scheletrico, anche in fase avanzata e progressiva;
l’assistenza e il supporto logistico ai parenti dei malati affetti dalle suddette patologie per consentire loro di assistere il congiunto;
la promozione della ricerca scientifica in campo correlato alle suddette patologie, anche concorrendo alla realizzazione di progetti, sulla base di specifici accordi o convenzioni con le Regioni, le Università, gli altri enti pubblici e privati, nonché le imprese.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento , senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c) dell’art.5 del Codice degli Enti del Terzo Settore.

Per realizzare gli scopi e le finalità istituzionali la Fondazione potrà effettuare:
convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale; convenzioni con enti e istituti di assicurazione per quanto riguarda l’attività di ricovero, assistenza e cura dei pazienti.

Nella realizzazione del delineato scopo la Fondazione opererà nel rispetto della legislazione vigente e di eventuali convenzioni con l’Azienda sanitaria locale di riferimento.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall’Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione
– rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad Euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore;
– incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
– costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
– da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
– dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
– dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività della Fondazione ai fini dell’esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi eriserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 4- Soci Fondatori e Soci Sostenitori

Sono Fondatori tutte le persone fisiche intervenute come tali nell’atto di costituzione.

Sono altresì Fondatori gli enti e le persone fisiche e/o giuridiche successivamente all’atto costitutivo, siano riconosciuti tali Amministrativo.

Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà:

essere presentati da un membro fondatore; contribuire con una somma di denaro, o con beni materiali e/o immateriali, nelle forme ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione;
essere accettati con delibera del Consiglio d’Amministrazione adottata a maggioranza.


Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere altresì la qualifica di Sostenitori, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diversi, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore ha durata annuale, con riferimento all’esercizio in corso, ed è rinnovabile.

I Sostenitori possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

l’Organo di Amministrazione;
l’Organo di Controllo.

Articolo 6 - Organo di Amministrazione

L’Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri. I componenti sono nominati nell’atto costitutivo e, successivamente, da almeno uno dei soci fondatori.

I membri dell’Organo di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Non possono essere nominati membri dell’Organo di Amministrazione coloro che:

si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale.

I componenti dell’Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti dell’Organo di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.

Le cariche dei membri dell’Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall’Organo stesso.

Articolo 7 - Decadenza e esclusione

I membri dell’Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall’Organo di Amministrazione:

il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.


L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Qualora uno o più membri vengano meno, per decesso o dimissioni, quelli rimasti

in carica provvedono alla sostituzione; i membri nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza dei membri sostituiti.

Il Consiglio elegge, tra i propri componenti Presidente, che è considerato altresì Presidente della Fondazione, nonché eventualmente il Vice Presidente.

Articolo 8 - Funzioni e Poteri

All’Organo di Amministrazione spetta:

eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
deliberare eventuali modifiche dello statuto;
redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale;
stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
approvare eventuali regolamenti interni;
deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell’art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l’Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;


deliberare circa l’ammissione di Fondatori, Aderenti e Sostenitori;
deliberare sull’accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei legati;
nominare uno o più Direttori, fissandone le attribuzioni;
redigere il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
costituire comitati scientifici e/o consultivi disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti;
adottare regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.


Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio potrà stabilire annualmente, oltre al rimborso delle spese, un emolumento a favore dei propri membri, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Articolo 9 - Adunanze

L’Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L’Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell’Organo di Amministrazione, al Revisore Legale e all’Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto

(8) giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattr’ore prima. Le adunanze dell’Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) ed h) dell’art. 8 devono essere prese con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica dell’Organo di Amministrazione.

Articolo 10 - Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.
assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione.

Articolo 11 - I Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori della Fondazione anche tra persone estranee al Consiglio, con l’incarico di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio stesso, nonché di provvedere alla gestione ordinaria della Fondazione lungo le linee programmatiche decise dal Consiglio di Amministrazione e le altre attribuzioni ricevute. Entro i limiti di tali attribuzioni, i Direttori possono avere potere di firma.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere costituito un Comitato Scientifico composto da persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell’attività della Fondazione, con il compito di formulare proposte e iniziative da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e di esprimere pareri su argomenti e problemi portati alla relativa attenzione dal Consiglio di Amministrazione stesso e/o dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà definire per regolamento il funzionamento del comitato scientifico.

Articolo 13 - Regolamenti

Per disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà definire dei regolamenti e/o dei protocolli interni.

Articolo 14 - Organo di controllo

L’Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell’Organo di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

Articolo 15 - Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell’apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell’Ordine dei

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell’Organo di Amministrazione. Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall’Organo di Amministrazione.

Articolo 16 - Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all’art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all’Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Articolo 17 - Bilancio

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall’atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l’Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell’attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell’anno successivo per l’approvazione.

L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Articolo 18 - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 19 - Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all’Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all’art. 9 del presente statuto.

Articolo 20 - Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.